mercoledì, novembre 28, 2012

crisi nera SSN

Il SSN vive sui debiti.
Possibile che si discuta sull'intramoenia mentre sono in discussione gli stipendi?
Quelli che fanno l'intramoenia lascino il pubblico e vadano a lavorare nel privato, farebbero un favore a tutti:
-risparmio di stipendi per il SSN,
-mantenimento dell'occupazione nel privato (attualmente in crisi),
-risparmio per il pubblico che non deve preoccuparsi di allestire spazi per l'intramoenia,
-finalmente si vedrebbe quanto sono bravi quelli che fanno l'intramoenia.
Molte chiacchiere si basano su teorie che ci hanno condotto al fallimento (siamo pieni di debiti).
Sarebbe ora di ragionare sul sostenibile!
Tutto il resto sono chiacchiere e segate mentali!
Non parliamo dei centri di eccellenza che sono un consumo di risorse economiche senza realizzare vantaggi pratici!

Soluzione per salvataggio estremo:
-riduzione 50% dello stipendio dei dirigenti medici e lasciarli liberi nella professione,
-il tempo pieno deve essere un premio (esclusivita'),
-riduzione 50% degli stipendi del top management e cacciarli quando sbagliano.

allontanare i parassiti

Quelli che lavorano in ospedale sanno che esistono i colleghi parassiti.
In tempi di dubbi sulla esistenza del SSN (in Inghilterra da Aprile 2013 comincera' lo smantellamento del NHS) cominciamo ad allontanare i colleghi parassiti.
Non si puo' colpevolizzare gli altri quando in casa ci sono parassiti.
Una buona autocritica ci salverebbe da tanti guai.
Facciamo pulizia in casa!

NHS

domenica, novembre 25, 2012

il giorno della civetta

« Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà… Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, chè mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi…E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito… E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, chè la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre… Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo… »
(don Mariano Arena al capitano Bellodi)
(L.Sciascia)

sabato, novembre 24, 2012

verso il privato!

La salute è davvero per tutti?
Is health really for everyone?

Conferenza e tavola rotonda
Conference and round table

Cenacolo Sant’Apollonia, via 27 Aprile 1, Firenze

24th November 2012

9.00-9.30 arrivo e registrazione arrivals and registration
9.30-9.45 Maria Josè Caldés, Region Toscana Benvenuto e saluti introduttivi Welcoming and greetings
9.45 – 10.00 Angelo Stefanini, University of Bologna Salute globale: salute per tutti? Global health: health for all?

I sistemi sanitari europei di fronte alla crisi Health systems in Europe facing the crisis
10.0 – 10.30 United Kingdom Allyson Pollock, Queen Mary, University of London
10.30 – 11.00 Greece Alexis Benos, University of Thessaloniki
11.00-11.15 coffee break
11.15-11.45 Bulgaria Angelika Velkova, University of Pleven
11.45 – 12.15 Italy Gavino Maciocco, University of Firenze
12.15-12.45 Discussione e conclusioni Discussion and conclusions

...il sistema sanitario nazionale inglese sara' chiuso a favore del privato, anche in Italia sara' lo stesso!
Le risorse economiche saranno sempre meno e bisogna offrire il sostenibile!
...cominciamo a prevedere il futuro (il futuro comincia sempre con un cantiere) e costruiamo il nostro futuro!

...per chi non avesse capito:
...il sistema sanitario nazionale (SSN), cosi' come e' oggi, e' finito!!!!!!

il futuro, il sistema sanitario nazionale inglese (NHS) da Aprile 2013 sara' finito!

mercoledì, novembre 14, 2012

risorse economiche e chirurgia

L'economia (il risparmio di risorse economiche) sta trasformando la chirurgia.
Tagliando i posti letto, riducendo l'attivita' della chirurgia d'urgenza (salvo poche eccezioni) all'orario 08.00-20.00, riducendo l'attivita' della chirurgia programmata ci si accorge che potrebbero essere licenziati il 50% dei chirurghi.
Il maggiore utilizzo degli specializzandi (come fanno all'estero, niente di nuovo sotto il sole) permette di sostituire i chirurghi strutturati che hanno problemi su come "passare" il tempo in servizio.
Ci si accorge che in molte patologie esistono indicazioni chirurgiche forzate (nel senso che si potrebbe aspettare e spesso evitare l'intervento chirurgico, pensate all'intervento chirurgico per emorroidi che in USA non e' cosi' frequente come da noi).
Resta la patologia tumorale che con i programmi di screening permette migliori risultati ma che potrebbe essere concentrata in pochi centri di chirurgia con miglioramento dei risultati oltre al risparmio di risorse economiche.
L'eccessivo numero di chirurghi ha portato alla esistenza dello specialista in chirurgia dell'ernia (perche' non vanno a lavorare solo nel privato? considerate che solo il 2% dei chirurghi generali si dedica esclusivamente alla chirurgia dell'ernia) con dispendio di risorse economiche (non valutate ufficialmente). Si sa che l'eccessiva specializzazione comporta un incremento delle prestazioni (artificiale?).
...continua...

domenica, novembre 11, 2012

dove andranno i chirurghi bravi?

A rischio il 63% delle cliniche private. Niente accreditamento per le piccole

Un consiglio ai chirurghi bravi:
lasciate il pubblico, andate a lavorare nel privato, sara' un vantaggio per tutti!
Tutti contenti, piu' posti per i giovani, piu' posti per i mediocri, piu' risparmi per il pubblico!

giovedì, novembre 08, 2012

medici chirurghi specializzandi in Francia? posti liberi!

medici italiani nel mondo:

-medici italiani in Francia

-medici italiani che lavorano in Francia

risarcimento danni per errori medici

Risarcimento danni per errata prestazione medica, responsabilità e violazione di doveri di un'Azienda ospedaliera:
risarcimenti per errori medici

il governo si muove

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=11792&fb_action_ids=4904670138602&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
Speciale standard ospedali.

mercoledì, ottobre 31, 2012

sentenza della Cassazione su primario di chirurgia

25.10.2012 Corte di Cassazione - Penale (E’ vessatorio allontanare il medico dalla sala operatoria)
________________________________________
Il fatto.
Il direttore di una clinica universitaria è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio ed interruzione di pubblico servizio, poiché aveva emarginato un medico, impedendogli di prestare l'attività chirurgica, e aveva privato di funzioni un dirigente sostituto responsabile di Unità Operativa Complessa.
Il Tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole di entrambi i reati, mentre la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia, condannandolo solo per l’abuso d’ufficio.
Il medico ha proposto ricorso per Cassazione.
Il diritto.
La Corte ha precisato che sussiste il reato di abuso d’ufficio con violazione di legge nello stesso momento in cui il direttore pone in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto, finalizzati ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica, tesa a punire i due qualificati professionisti, emarginandoli al fine di indurli ad abbandonare la struttura per altre destinazioni.
Infatti, il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità alle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, ispirandosi nei rapporti con i colleghi al principio di una assidua e solerte collaborazione.
Sul piano normativo, ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio rileva la palese violazione del principio costituzionale di “buona amministrazione”, che impone ad ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato.
Esito del giudizio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato al pagamento delle spese processuali.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
________________________________________ ________________________________________
Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 41215 del 22.10.2012

omissis

Svolgimento del processo.

1. A.W., direttore della Clinica urologica dell'Università di X. e primario dell'unità operativa di urologia dell'Azienda ospedaliera di X., fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati previsti dall'art. 323 c.p., per avere, nello svolgimento delle predette funzioni, intenzionalmente arrecato un danno ingiusto: A) al dr P.G.T., medico chirurgo urologo in servizio presso il medesimo reparto, compiendo atti e comportamenti di emarginazione nei suoi confronti e impedendogli di prestare l'attività chirurgica (di sala operatoria, di endoscopia e di endourologia) dal X. al X.;
B) al dr C.A., dirigente sostituto responsabile dell'Unità operativa complessa di Urologia, adottando due distinti provvedimenti con cui lo spossessava di funzioni e competenze a lui spettanti in forza di deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, attuativa delle disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale di lavoro in essa richiamate.
All' A. fu contestato anche il delitto di cui all'art. 340 c.p. per avere, con la sua condotta verso il dr P.G., turbato il regolare funzionamento del sevizio chirurgico, determinando il ritardato intervento su vari pazienti.
2. Con sentenza pronunciata il 17 luglio 2009, il Tribunale di X. dichiarò l'imputato colpevole dei predetti reati, uniti dal vincolo della continuazione, e lo condannò, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle parti civili. Condannò inoltre in solido l'imputato e la responsabile civile Azienda ospedaliera di X. - quest'ultima limitatamente alla parte civile C. - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, disponendo una provvisionale di Euro 150.000,00.
In ordine al capo A) dell'imputazione, il Tribunale accertò che l'imputato aveva esautorato il dr P.G.T. (che da tempo lavorava in reparto come aiuto responsabile della sezione day ospital e aiuto in seconda della sezione dozzinanti) per circa quattro mesi - dal 18 aprile 2006 fino all'intervento del giudice ex art. 700 c.p.c. che lo reintegrò nel suo posto di lavoro - dalle attività chirurgiche (salvo quelle connesse al turno di reperibilità), adottando "un atto di ostracismo... per monito e punizione" per gli atteggiamenti e comportamenti del P.G. che, contro la volontà del primario, aveva voluto partecipare al concorso di seconda fascia per due posti di professore associato, non aveva accettato il relativo risultato che lo aveva visto soccombente rispetto ad altri due medici e aveva poi assunto iniziative sul piano giudiziario.
Il Tribunale valutò arbitraria la condotta dell'imputato, ritenendo le giustificazioni addotte come apparenti e fittizie sussistendo ben altre legittime soluzioni per porre rimedio ai suoi contrasti con il P.: se non avesse riposto in lui fiducia come medico, avrebbe dovuto allontanarlo definitivamente dall'attività sanitaria, mentre invece lo aveva lasciato responsabile nei turni di reperibilità e quando era solo nel reparto; se non lo avesse stimato come persona, lo avrebbe potuto adibire a compiti che non comportavano la compresenza con il direttore.
Per quanto concerne il capo B), il Tribunale accertò che rimputato aveva arbitrariamente esautorato dalle sue attribuzioni il dr C.A., suo primo aiuto e vicario per nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliera (Delib. n. 140 del 24.2.2005), sostituendolo illegittimamente con il dr Ca. e ponendo il C. in terza posizione nella gerarchia del reparto, così inducendolo a trasferirsi presso l'ospedale di X., con danno irreversibile per la sua attività professionale.
3. La Corte d'appello di Venezia, su impugnazione dell'imputato e del responsabile civile, con la decisione indicata in epigrafe ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l' A. dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. per insussistenza del fatto e confermando la dichiarazione di responsabilità per i reati di abuso d'ufficio; ha ridotto la pena inflitta a un anno di reclusione e la provvisionale da pagare a Euro 70.000,00.
La Corte territoriale, nel rigettare l'appello in ordine alle imputazioni di abuso d'ufficio, ha concluso rilevando che tutte le iniziative adottate dell'imputato nei confronti del P. e del C. furono "frutto di un unico disegno punitivo di persone con le quali erano insorti reali (o presunti) dissidi personali, risolti con decisioni arbitrarie".
4. Ricorrono per cassazione l'imputato e la responsabile civile Azienda ospedaliera di X..
4.1. Il difensore dell'imputato deduce:
a) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione in punto effetti discendenti dai provvedimento adottati dall'imputato (capo B dell'imputazione);
b) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e contraddittorietà di motivazione quanto alla tipologia e all'effettivo contenuto dei detti provvedimenti, apoditticamente definiti come mezzi di commissione dell'illecito ai danni del dr C.; c) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 323 c.p. per irrilevanza della violazione di prassi, delle norme contenute in contatti collettivi di lavoro, per l'impossibilità di postulare una violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (in relazione al capo B);
d) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 323 c.p. per insussistenza dell'elemento soggettivo (in relazione al capo A);
e) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente agli interventi dell'imputato di cui al capo A);
f) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione sul tempo del commesso delitto in danno del dr P. e per il travisamento, per omissione, degli specifici riferimenti cronologici emersi dal dibattimento;
g) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 133 c.p., comma 1, n. 2;
h) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza di motivazione circa i parametri di rapporto fra entità del danno ed offerta reale;
i) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione in punto parificazione - con fissazione di identica provvisionale - delle conseguenze dannose asseritamente cagionate al dr P. e al dr C..
4.2. Il difensore del responsabile civile, Azienda Ospedaliera di X., ricorre contro tutte le disposizioni civili della sentenza relative alla condanna in solido con l'imputato in relazione al capo B (risarcimento del danno, pagamento della provvisionale, rifusione delle spese processuali) e deduce:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 323 c.p. e artt. 2043 e ss. c.c. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e conseguente violazione delle norme sulla responsabilità civile da applicarsi nel processo penale, non essendo attribuibile all'Azienda alcuna responsabilità in ordine ai fatti contestati nell'impugnazione anche per illegittima parificazione tra responsabilità ex artt. 2043-2049 c.c. e responsabilità oggettiva;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 323 c.p. e artt. 2043 e ss. c.c. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'Azienda.

Motivi della decisione.

1. Il ricorso dell' A. è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte nella trattazione dei singoli motivi dedotti dal ricorrente, con l'avvertenza che le considerazioni in diritto valgono per entrambi gli addebiti mossi all'imputato.
2. Rileva innanzitutto il Collegio l'inammissibilità di tutti i motivi con cui il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (in particolare lettere a, b, e ed f dei motivi sopra indicati).
I giudici di merito hanno proceduto ad una accurata e approfondita disamina di tutti gli elementi rilevanti acquisiti, dando conto dei criteri di giudizio e esponendo fatti e vantazioni con motivazione completa e coerente, giuridicamente corretta ed indenne da contraddizioni e da vizi logici.
In particolare, lucida e coerente risulta la giustificazione sull'accertamento dei reali motivi ritorsivi personali e professionali che indussero l'imputato ad azioni e atti emarginanti e vessatori nei confronti delle due parti offese, con gravi e negativi effetti sulla loro vita professionale e personale: il dr P. G., dopo quattro mesi di emarginazione professionale, con lesione della sua professionalità e della sua immagine di chirurgo presso pazienti, colleghi, dottorandi e studenti, fu reinserito nella piena attività chirurgica del reparto soltanto a seguito di provvedimento del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
il dr C.A., illegittimamente retrocesso al terzo posto della gerarchia chirurgica, dopo anni di esercizio di qualificata professione presso il reparto di urologia della prestigiosa università di X., si rassegnò (a seguito delle ripetute sollecitazioni, pressioni e condotte dell' A.) a richiedere il più modesto incarico presso l'ospedale di X..
Dalle sentenze dei giudici del merito emerge l'intenzione programmatica dell' A. che, dopo essere uscito provato e agitato da un colloquio con il Preside della facoltà avvenuto il 10 marzo 2006, informò il dr C. che "avrebbe fatto dei morti professionali" e che tale suo intendimento doveva essere riferito a tutti gli altri in modo che ciascuno sapesse esattamente qual era l'idea del direttore. Di lì a poco seguirono i provvedimenti punitivi nei confronti dei due medici che avevano tenuto atteggiamenti non sintonici con la volontà del primario.
Ne consegue che le deduzioni che mettono in discussione tali accertamenti fattuali, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, invocando una "contestualizzazione" dei provvedimenti in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si risolvono in censure di fatto inammissibili in questa sede di legittimità.
3. Manifestamente infondati sono la denunciata inosservanza dell'art. 323 c.p. e il dedotto vizio di motivazione (motivo sub d ed anche sub f dell'elenco sopra sintetizzato) in relazione all'elemento soggettivo del contestato reato, commesso ai danno del dr P. G..
Per la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente. Nel caso in esame le sentenze di merito - che si possono considerare unitariamente - hanno dato conto dell'intenzionalità del dolo, sottolineando la precisa volontà dell'imputato di colpire il P.G. nell'attività più importante e qualificante del chirurgo, sospendendone la crescita professionale e procurandogli danno professionale (mancato esercizio della chirurgia, mancata esperienza, mancati contatti e relazioni connessi all'attività chirurgica), alla reputazione e alla vita di relazione (il medico fu pubblicamente additato come diffamatore e disfattista e poi messo da parte), alla sfera psicologica, per l'effetto di umiliazione e svalutazione in lui determinato.
4. Inammissibile è anche il motivo sub g, con cui si denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., comma 1, n. 2, sull'assunto che uno dei quattro mesi di estromissione del dr P.G. dalle attività chirurgiche andava imputato a periodo feriale. A prescindere dalla mancata specifica deduzione di tale doglianza nell'atto d'appello, il Collegio rileva la manifesta infondatezza della censura, giacchè la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reatò costituisce soltanto uno degli elementi di cui il giudice deve tenere nella determinazione della pena. Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel ridurre l'entità della sanzione inflitta dal Tribunale per meglio adeguarla al caso concreto, ha tenuto in considerazione l'insieme degli elementi elencati nell'art. 133 c.p., e particolarmente la personalità dell'imputato, fissando la pena base in un anno di reclusione, ridotta a otto mesi per le circostanze attenuanti generiche e poi aumentata di un terzo per la continuazione con il capo B) dell'imputazione. In tale contesto, risulta irrilevante perciò la mancata specificazione della durata (tre anzichè quattro mesi) di durata dell'emarginazione della parte offesa.
5. Manifestamente infondato è il motivo sub h), che deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 c.p., n. 6 in quanto l'offerta reale fatta dall'appellante fu ritenuta dalla Corte d'appello non interamente satisfattiva della pretesa risarcitoria a fronte dell'entità del danno cagionato.
Avendo la Corte territoriale rimesso la quantificazione del danno al separato giudizio dinanzi al giudice civile, non può il ricorrente pretendere esplicita motivazione sulla entità di esso. Poichè il giudice d'appello ha ritenuto di concedere una provvisionale di 70.000 Euro, risulta implicitamente motivato che l'offerta di 50.000 non è interamente satisfattiva, tanto da risultare inferiore alla somma liquidata a titolo di provvisionale.
6. Inammissibile è infine il motivo sub i) che deduce vizio di motivazione sulla somma di Euro 70.000,00, liquidata a titolo di provvisionale in favore sia del dr C. sia del dr P..
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. n. 34791/2010, Rv. 248348, Mazzamurro; n. 5001/2007, Rv. 236068, Mearini; n. 40410/2004, Rv. 230105, Farina).
7. Ammissibile, ma privo di fondamento, è invece il motivo sintetizzato sub c), variamente articolato nel ricorso dell' A. nelle pagine da 9 a 25, con cui si deduce erronea applicazione dell'art. 323 c.p., con riferimento al capo B) dell'imputazione, per irrilevanza della violazione di prassi, delle norme contenute in contatti collettivi di lavoro, per l'impossibilità di postulare una violazione di legge. Contrariamente a quanto si assume in ricorso, la sussistenza del reato di abuso d'ufficio in danno del dr C. (come del dr P.) non è stata ritenuta per avere l'imputato procurato intenzionalmente un danno ingiusto alla parte offesa in violazione di una prassi o di norme contenute in contratti collettivi di lavoro, bensì per precise violazioni di legge.
Il riferimento a prassi o a disposizioni di contratti collettivi, contenuto nella sentenza impugnata o in quella di primo grado, non vizia minimamente il ragionamento giuridico svolto dai giudici del merito, avendo essi assunto la violazione delle procedure e delle previsioni di contratto collettivo come indici sintomatici di violazioni di leggi, la cui applicabilità è stata infondatamente contestata dal ricorrente, a cominciare dal D.P.R. n. 781 del 1979, art. 29, D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15.
Va innanzitutto ribadita la correttezza del riferimento operato dai giudici del merito al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13, comma 3, in ordine alla violazione da parte dell'imputato del dovere di collaborazione.
Tale norma, che impone ad un pubblico dipendente un particolare dovere di collaborazione con tutti coloro che operano nella struttura amministrativa in cui egli è inserito, è ancora in vigore per i dirigenti medici, in quanto - nonostante la previsione del D.Lgs. n. 3 del 1993, art. 2 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 - la contrattazione collettiva per la dirigenza medica non ha mai disciplinato la materia e, perciò, non ha determinato la disapplicazione dell'art. 13. Questo, dunque, continua a disciplinare il comportamento del pubblico dipendente dirigente medico. Da tale articolo, peraltro, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, "deve desumersi una volontà normativa più ampia di quanto non possa apparire dalla formula letterale, per quanto riguarda i soggetti cui si riferisce il comma 3 dell'art. 13 cit., in modo cioè da ricomprendervi non soltanto superiori e colleghi in senso stretto, ma tutti coloro i quali siano chiamati ad assolvere, per conto della amministrazione di appartenenza, compiti sia pure indirettamente attinenti all'attività di organizzazione dell'ufficio cui il dipendente appartiene" (Consiglio di Stato, Sez. 4 Sent. n. 466 del 30/05/1994).
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il perdurante vigore del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13, sia in ambito di personale pubblico non contrattualizzato (Cass. Sez. 6, n. 1777/2006, Rv. 233114, Abeysundera), sia in ambito di dirigenza medica, facendone specifica applicazione proprio con riferimento a caso analogo a quello in esame, ritenendo che il "primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione. Sussiste, pertanto, il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., allorchè il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte" (che - nel caso in allora esaminato - erano volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata) (Cass. n. 3704/1999) Rv. 213027, Sanna), mentre nel caso oggi in esame erano finalizzate ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica urologica sino alla punizione di due qualificatissimi professionisti, emarginandoli al fine di punirli ed indurli ad abbandonare la clinica X.na per altre destinazioni (finalità raggiunta per quanto riguarda il C. e fallita per il P. grazie all'intervento del giudice del lavoro).
7.1. Infondate sono pure le censure che il ricorrente ha avanzato in ordine alla ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 781 del 1979, art. 29 e D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 e del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63. Osserva il Collegio che, nel rapporto di pubblico impiego, pur privatizzato, e nella relativa contrattazione collettiva di carattere privatistico, permangano caratteri di specialità, da cui si deduce una particolare pregnanza e precettività del dovere di imparzialità nella concreta gestione dei rapporti di lavoro, come più volte ha sottolineato la Corte costituzionale (sentenze nn. 120/2012, 146/2008, 104/2007, 82/2003).
A tal proposito viene in rilievo l'art. 97 Cost.. La giurisprudenza di legittimità ha sovente negato che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione del predetto articolo, nella parte in cui ha natura meramente programmatica e, perciò, generica e inutilizzabile in campo penale per la necessità di precisa e tassativa descrizione della norma incriminatrice.
Questa Corte ha, però, ritenuto che l'art. 97 Cost. può costituire parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio nella parte in cui esso esprime un carattere immediatamente precettivo, in relazione all'imparzialità dell'azione del funzionario pubblico, che, nel suo nucleo essenziale, si traduce "nel divieto di favoritismi e, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura" (Cass. n 25162/2008. Rv. 239892, Sassara).
E' stato perciò condivisibilmente ritenuto che nella fattispecie di cui all'art. 323 c.p., il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche soltanto dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (cfr. in termini: nn. 2745372011, Rv. 250422, Acquistucci e 25162/2008, Rv. 239892, Sassara; e, più in generale, anche n. 9862/2009, Rv. 243532, Rigoldi; n. 155/2011, Rv. 251498; Rossi; Sez. 2, Sentenza n. 35048/2008, Rv. 243183, Masucci).
Ovviamente tale principio, già affermato per l'ipotesi di favoritismo, deve applicarsi anche al caso di vessazione, emarginazione e discriminazione motivata da ritorsione e finalizzata a procurare un ingiusto danno.
7.2. Si legge nella sentenza impugnata che "l' A., da un lato, tolse al esternino la tenuta delle agende della sala operatoria e la relativa formazione degli organigrammi (e ciò era strumentale anche all'esclusione dagli stessi del dr P.), attività per tradizione e per prassi affidate al vicario; dall'altro, stabilì che quest'ultimo lo potesse sostituire solamente in caso di contemporanea assenza sua e del terzo in ruolo, dr Ca.".
Ciò che rileva, in quest'ultima disposizione, non è di per sè la compilazione delle "agende", bensì - attraverso l'ordine di servizio sulla preparazione dell'organigramma di reparto - la retrocessione del C. al terzo posto, così vanificando illegittimamente il ruolo di vicario.
Correttamente la Corte d'appello, analizzando l'ordine di servizio n. 96/06 del 29 agosto 2006, avente ad oggetto "organigramma attività di reparto" ha ritenuto che la disposizione data dal direttore A. (secondo cui il dr C. subentrava soltanto in caso di assenza simultanea del Direttore e del dr Ca.) trasformò in vicario il dr Ca., retrocedendo illegittimamente il dr C. e così determinando l'ingiustificata umiliazione e la perdita della posizione lavorativa da lui raggiunta, senza alcuna reale ragione organizzativa, ma soltanto per ritorsione nei suoi confronti.
Tale ordine di servizio, oltre a violare il D.P.R. n. 781 del 1979, artt. 29, D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 e D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, contrastava espressamente la delibera n. 140 del 24.2.2005 del Direttore generale, che aveva nominato il dr C. vicario del primario-direttore dell'unità operativa di urologia, e con le vincolanti procedure che (già oggetto in precedenza di norma primaria) erano previste dall'art. 11, comma 1, del contratto nazionale collettivo dell'area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 3 novembre 2005, per la nomina del sostituto. La "sostituzione" è infatti affidata all'azienda ospedaliera (e perciò al Direttore generale) su indicazione del responsabile della struttura complessa entro il 31 gennaio di ciascun anno. L' A., pertanto, non aveva alcun potere di disporre modificazioni di tale provvedimento ed avrebbe dovuto attendere l'anno successivo per indicare il nome di un altro dirigente della medesima struttura diverso dal C..
Le elencate inosservanze vengono in rilievo come elementi di fatto, mentre sul piano normativo ai fini dell'art. 323 c.p., rileva la palese violazione dell'art. 97 Cost. nella parte immediatamente precettiva, che impone, come si è innanzi sottolineato, a ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato.
8. Le ragioni sopra indicate rendono infondato anche il ricorso presentato dall'Azienda ospedaliera di X., responsabile civile, i cui motivi ripercorrono le doglianze dell' A. in ordine al capo B).
Infondate sono altresì le doglianze più specificamente attinenti alla responsabilità dell'azienda ospedaliera, affermata - fuori da ogni ipotesi di responsabilità oggettiva - in considerazione dell'indiscutibile potere di vigilanza che all'azienda spettava sul suo dipendente A., vigilanza che non risulta essere stata esercitata con efficienza ed efficacia così da impedire la condotta illegittima dell'imputato e, comunque, rimediare con immediatezza agli effetti determinati da tale condotta.
9. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione verso le parti civili delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente A. a rifondere alle parti civili P.G.T. e C. A. le spese sostenute in questo grado e liquidate, per ciascuno, in Euro 4.200,00, oltre accessori di legge.

lunedì, ottobre 29, 2012

...le stranezze della sanita'...

...in qualsiasi settore dell'attivita' umana se vuoi la qualita' migliore devi spendere di piu', stranamente nella sanita' (cosi' sostengono i soliti intervistati) si riesce a migliorare tutto risparmiando, riducendo le spese!
...il problema e' che nessuno riesce a verificare questi slogan, nessuno riesce a dimostrare queste asserzioni, approfittano della credulita' generale?

la solita truffa

...il privato si regge sul pubblico e quando va male si ricatta sui licenziamenti!

...il pubblico e' la solita mucca da mungere, il giorno in cui ci sara' una separazione netta tra pubblico e privato ci sara' beneficio per tutti e non solo per i soliti furbi!

giovedì, ottobre 25, 2012

...quando il primario considera come di sua proprieta' (..questo e' tutto mio, comando io..) il reparto di chirurgia!

Medicina e Legge

Vessatorio allontanare il medico in sala operatoria.
Il direttore di una clinica universitaria è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio ed interruzione di pubblico servizio, poiché aveva emarginato un medico, impedendogli di prestare l'attività chirurgica, e aveva privato di funzioni un dirigente sostituto responsabile di Unità Operativa Complessa. Il Tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole di entrambi i reati, mentre la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia, condannandolo solo per l’abuso d’ufficio. Il medico ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte ha precisato che sussiste il reato di abuso d’ufficio con violazione di legge nello stesso momento in cui il direttore pone in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto, finalizzati ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica, tesa a punire i due qualificati professionisti, emarginandoli al fine di indurli ad abbandonare la struttura per altre destinazioni. Infatti, il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità alle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, ispirandosi nei rapporti con i colleghi al principio di una assidua e solerte collaborazione. Sul piano normativo, ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio rileva la palese violazione del principio costituzionale di “buona amministrazione”, che impone ad ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato al pagamento delle spese processuali.

giovedì, ottobre 11, 2012

codice QR

Medicina e Legge

E' reato minacciare il medico ospedaliero.
Il compagno di una donna in travaglio è stato condannato per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Il comportamento ritenuto penalmente rilevante si era consumato all’interno di una struttura ospedaliera ed era stato finalizzato a sollecitare i medici all'intervento in favore della propria compagna che, secondo l’uomo non veniva adeguatamente assistita. La Corte di Cassazione (sent. 35898 del 18/09/2012) ha evidenziato come la condotta concreta, nella vicenda specifica, sia da qualificarsi idonea ad integrare l'elemento costitutivo del delitto di violenza o minaccia al pubblico ufficiale, essendo diretta a costringere la parte offesa (cioè i medici) ad una scelta dei tempi di intervento del tutto personale, individuati prescindendo dalla valutazione complessiva delle esigenze del reparto e degli altri pazienti. Solo ai medici, afferma la Corte, per il ruolo rivestito e le competenze loro attribuite, è demandata la piena autonomia valutativa. Come a dire: le modalità e i tempi dei trattamenti sanitari li decidono i medici e non i parenti dei ricoverati.

Firenze

giovedì, ottobre 04, 2012

...che si preoccupa della sorte del paziente anche quando non è tenuto ad essere presente in ospedale,

Cass. 8.3.1979 n. 1441, in Giur. it., 1979, I, 1, 1494, ove si legge: “la prestazione professionale del chirurgo non si esaurisce nel compimento del puro e semplice atto operatorio, ma comprende tutto il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve essere assoggettato allo scopo di praticare l’intervento con il minore rischio e di assicurare in seguito un rapido e favorevole decorso dell’infermità, prevedendo o eliminando le possibili complicazioni attraverso le misure ritenute più opportune. Ne discende che, ove per il mancato compimento di tale attività, il paziente subisca un evento lesivo collegato all’insorgere di dette complicanze, non può negarsi la responsabilità del chirurgo, qualunque sia la natura, contrattuale o meno, dell’opera professionale da lui prestata nei confronti del paziente, trattandosi di compiti strettamente inerenti all’attività professionale del chirurgo, il quale e comunque tenuto al loro assolvimento.

mercoledì, ottobre 03, 2012

...Macchiarini...la storia si ripete...

Macchiarini
...la storia si ripete...
...sono poche le storie come queste che emergono, e quelle sotterranee?
I chirurghi che diventano bravi nella struttura pubblica dovrebbero avere il coraggio di lasciare il pubblico e lavorare solo nel privato, chissa' perche' non succede mai!
La struttura pubblica ha paura di perdere il "faro", e' una bufala per ignoranti; si risparmierebbero risorse pubbliche e non si pagherebbe l'avidita'.

martedì, ottobre 02, 2012

...attivita' privata del chirurgo pubblico...

...in genere l'attivita' privata di un chirurgo che opera nel pubblico dura finche' il chirurgo resta in servizio, quando si dimette dall'ospedale pubblico l'attivita' privata si esaurisce nel giro di 1 anno...
...quando si minaccia di uscrire dal pubblico per andare nel privato e' sempre un bluff!!!, non esiste attivita' privata senza un piede nel pubblico!!!
...e tutti ci cascano o fanno finta di cascarci!!!!
...quando finira' questa storia?
...sarebbe ora di fare una indagine sulle liste di attesa!
...quando esiste una lista di attesa, la strettoia e' la sala operatoria, siamo incapaci di risolvere il problema o non vogliamo risolverlo?
...la complicita' e' molto diffusa, il silenzio serve a sopravvivere!
...il giorno in cui dovessero separare completamente l'attivita' pubblica da quella privata si avrebbe una crisi del privato!!!

...pausa estiva...


pausa sull'Arno

domenica, settembre 30, 2012

...la realta' della vita...

...il saggio preferisce ascoltare...

...l'intelligente parla se interpellato...

...l'incapace parla a stento...

...l'imbecille parla SEMPRE...

sabato, settembre 29, 2012

...complicita'...

caso Macchiarini:
complicita'

...quando succedono queste cose c'e' sempre una complicita' dell'ambiente, tutti sanno e nessuno parla!
...le giornalate fanno bene all'ambiente perche' alcuni si rendono conto che non sempre va tutto bene, la complicita' vergognosa non salva nessuno!
...in base ad un calcolo delle probabilita' di essere scoperti hanno ragione i disonesti e le punizioni non riguardano mai il posto di lavoro.

venerdì, settembre 28, 2012

...a proposito di Macchiarini....

Prof. Paolo Macchiarini

...speriamo non indaghino anche negli altri Ospedali....
...la punta dell'iceberg?

la speculazione si basa sempre sui piu' deboli e che hanno bisogno!
quelli che sono informati sanno dove e da chi andare ma sopratutto non regalano i quattrini agli speculatori!
...se si diffondesse lo sport di segnalare gli speculatori chissa' quanti sopravviverebbero!
...in fondo ognuno ha quello che si merita.

giovedì, settembre 27, 2012

...eta' libera...

classificazione degli anziani:
a- giovani anziani (60a-69a)
b- anziani (70a-79a)
c- grandi anziani (80a-89a)
d- ultra anziani (90a >.... )

mercoledì, settembre 26, 2012

conviene/non conviene

twitter: Felice Apicella
‏@apicellaf
Nel corso di formazione ai primari dipendenti, gli hanno detto di fare non le cose giuste/sbagliate ma quello che conviene/non conviene!
Risposta Elimina Preferiti
11:48 PM - 24 Set 12
Testo del TweetL'immagine comparirà come link
© 2012 Twitter Chi siamo Aiuto
twitter

domenica, settembre 23, 2012

manipolatori-marketing

Ecco l’elenco degli 8 automatismi psicologici:
1. Principio della Reciprocità

2. Principio dell’Impegno: I iniziale, l’intensificazione, la Spirale dell’impegno
3. Principio della Riprova Sociale

4. Principio della “Simpatia”

5. Principio della “Autorità”

6. Principio della Scarsità

7. Principio dell'eccezionale

8. Principio dell'innocenza (di non essere colpevole)

Alcune delle piu diffuse tecniche di manipolazione adottate dai manipolatori:
1-Tecnica del “Piede-nella-porta”
2-Tecnica della “Porta in Faccia”
3-
Tecnica del “Piede in Bocca”
4-
Tecnica del “Piede nella Memoria”
5-
La Tecnica della “Etichettatura”
6-
La Tecnica del “Contatto” e i suoi effetti
7-La Tecnica della “Paura poi Sollievo”
8-La Tecnica del “Lei è libero di “

9-La Tecnica del “Poco è meglio di niente”
10-
La Tecnica del “Ma non è tutto”
(Nei corsi della Maveco Consulting sono trattate in profondità)
11-
Il Manipolatore e “l’effetto Boomerang”

marketing

siamo tutti venditori

plagiare

tecniche di plagio e controllo mentale

piccolo trattato di manipolazione

sabato, settembre 22, 2012

congressi di chirurgia

...tutti ignorano che i partecipanti ai congressi di chirurgia sono sponsorizzati (ovviamente non tutti), che i relatori (ovviamente non tutti ma molti) sono sponsorizzati, alcuni relatori e relazioni sono indicati da ditte.
Basterebbe vedere chi e' sponsorizzato e perche' per programmare un risparmio negli ospedali!!
Sponsorizzazione significa che qualcuno paga, tutti sappiamo che niente e' regalato per niente specialmente quando si tratta di privati!
Si pagano gli alberghi, le iscrizioni, i pranzi, le cene, i viaggi!
Quelli piu' importanti ricevono tutto gratis (viaggi all'estero, iscrizioni a congressi esteri, vitto e alloggio per congressi esteri.
Tutti fanno finta di niente e tutti parlano di evitare gli sprechi e tagliare.
Si risparmia e si taglia sui soliti conosciuti, sono tanti!

giovedì, settembre 20, 2012

congresso nazionale di chirurgia

"Le medicazioni locali avanzate"
relazione di un primario di chirurgia,
argomento vecchio, trito e contrito, che attualmente e' di competenza infermieristica.
Le medicazioni le fanno gli infermieri, lo stesso argomento non e' una novita'!
Per frequentare congressi scientifici aggiornati e validi bisogna andare all'estero!
Sponsorizzazione ?
"Non c'è nulla di più comune del desiderio di essere importanti - William Shakespeare"

martedì, settembre 18, 2012

classificazione degli ospedali nel passato

Negli anni '70 si decise di classificare gli ospedali italiani in:
-ospedale zonale
-ospedale provinciale
-ospedale regionale
con prestazioni differenziate per risorse economiche.
Le risorse economiche attuali rendono questa classificazione sostenibile, sempre piu' vicini al sistema africano.
Perche' tergiversare ?

classificazione degli ospedali in base alla Legge Mariotti

domenica, settembre 16, 2012

...facile...

giovedì, settembre 13, 2012

il nostro futuro!


Migliorare la produttività senza aumentare le risorse e coinvolgendo il personale.
Organizzazione sanitaria tipica africana:
A-casa
B-centro della salute
C-ospedale di distretto
D-ospedale di provincia
E-ospedale regionale

http://www.primary-surgery.org/start.html

tropical surgery
perche' non facciamo uguale?
siamo sulla strada buona!

migliorare gli ospedali

Firenze 11 settembre 2012. Workshop "FAR FUNZIONARE GLI OSPEDALI", migliorare la produttività senza aumentare le risorse e coinvolgendo il personale.

Sono consapevoli di quello che sognano?

Sono consapevoli di quello che scrivono?

Sono consapevoli della realta' concreta in cui si vive?

Del tipo "paghi 1 e prendi 3"!!!!

Auguri!!!!!!!

sabato, settembre 08, 2012

hanno rovinato gli ospedali!

La rovina degli ospedali e' iniziata quando sono stati trasformati in Azienda! L'Aziendalizzazione degli ospedali ha portato benefici ai dirigenti superiori, ha peggiorato le condizioni dei pazienti, e' incerto il risparmio!!!!!!! Basta guardare lo scontento generalizzato! Le aziende sono in crisi, saranno in crisi anche le Aziende ospedale?

lunedì, settembre 03, 2012

...a proposito...

domenica, settembre 02, 2012

esperienza personale in ospedale come paziente!

Entrato in reparto il medico mi fa notare che non ero previsto, c'era stato un equivoco con il medico del DEA, non sarei dovuto andare d'urgenza.
Comunque mi ricoverano, l'infermiere mi dice di farmi portare i farmaci abituali da casa perche' in ospedale era difficile averli.
Devo avere una tazza mia da casa per bere il te', in ospedale hanno solo ciotole di plastica.
Subito l'intervento chirurgico il giorno dopo, resto a letto per 4 giorni (craniotomia bilaterale, in anestesia locale, per ematoma sub-durale post-traumatico).
Ho due drenaggi meningei (in corrispondenza delle zone dove erano gli ematomi).
Dopo due giorni dall'intervento viene deciso di togliere i drenaggi.
Due specializzandi si occupano di togliere i drenaggi.
Nel letto accanto al mio c'e' un 80enne incontinente, mentre gli infermieri lo puliscono arrivano gli specializzandi per togliere i drenaggi.
Protesto per la contemporaneita' della sporcizia del letto accanto ed uno degli specializzandi (l'altro aveva cominciato a togliere un drenaggio) mi dice "sono un dottore, in fondo c'e' il disagio della puzza, non si mette mica la merda sulla ferita!"
Ci stiamo africanizzando?


vedi:
esperienza africana

mercoledì, agosto 22, 2012

le 48 leggi del potere: 41-48

Legge 41
Evitate di indossare gli abiti di qualcun altro.
Ciò che viene prima sembra sempre migliore e più originale di ciò che segue. Chi succede a un grande uomo o ha un genitore importante avrà come compito quello di sforzarsi almeno il doppio di chi lo ha preceduto, per tentare di oscurarne la fama. Non bisogna seguire le orme di chi ci ha preceduto o si finirà per vivere una vita che non ci appartiene; occorre ricreare un’identità propria e cambiare il corso della propria vita. Distruggete l’ombra incombente di vostro padre, disperdetene l’eredità e conquistate il potere percorrendo le vostre strade.

Legge 42
Colpite il pastore e le pecore scapperanno.
I guai sono spesso di un singolo individuo con una forte personalità: il provocatore, arrogante e subalterno, colui che avvelena i rapporti. Se si concede spazio a tale individuo. Altri soccomberanno sotto la sua nefasta influenza. Non permettete che il danno che sa provocare, si moltiplichi; non tentate di appianare la situazione; è irrecuperabile. Un simile soggetto deve essere neutralizzato e messo al bando. Fermate il male alla radice – il pastore – e le pecore scapperanno.

Legge 43
Toccate il cuore e la mente delle persone.
La coercizione genera una reazione che a lungo andare finisce per ripercuotersi contro di voi. Dovete invece sedurre gli altri inducendoli a desiderare di procedere nella vostra direzione. La persona che avete conquistato diviene così una fedele pedina nelle vostre mani. Per sedurre occorre saper agire sulla psicologia e sulle debolezze di ciascuno. Ammorbidite dunque chi oppone resistenza lavorando sulle sue emozioni, giocando con ciò che ha di più caro e con ciò che teme. Ignorate i cuori e le menti degli altri e questi finiranno per odiarvi.

Legge 44
Disarmate ed irritate con l’effetto specchio.
Lo specchio riflette la realtà ma è anche lo strumento ideale per ordire un inganno: quando fungete da specchio per i vostri nemici, riproducendo con assoluta precisione le loro azioni, essi non riescono più a decifrare la vostra strategia. L’Effetto Specchio rifà loro il verso e li umilia, spingendoli a reagire in modo spropositato. Reggendo uno specchio di fronte alla loro psiche, li seducete illudendoli di condividerne i valori; mettendo uno specchio davanti alle loro azioni, date loro una sana lezione. Pochi sanno resistere al potere dell’Effetto Specchio.

Legge 45
Predicate la necessità del cambiamento, ma non introducete troppe innovazioni tutte insieme.
In teoria tutti comprendono la necessità di cambiare ma poi, nelle ita di ogni giorno, gli esseri umani si dimostrano creature fortemente abitudinarie. Un eccesso di innovazione può rivelarsi traumatico e condurre alla rivolta. Se avete assunto da poco una posizione di potere oppure siete un outsider che cerca di guadagnarsi il sostegno necessario per raggiungerla, mostrate chiaramente che tenete in grande considerazione il vecchio modo di fare le cose. Se il cambiamento è davvero essenziale, fate in modo che appaia come un intervento discreto il cui scopo è unicamente perfezionare l’approccio in uso nel passato.

Legge 46
Non mostratevi mai troppo perfetti
Apparire migliori degli altri è sempre pericoloso, ma la cosa più rischiosa in assoluto è dare l’impressione di non avere difetti o debolezze. L’invidia crea nemici silenziosi. L’uomo intelligente, quindi, di tanto in tanto mostra di avere dei limiti e ammette di indulgere in qualche vizio innocente, così da allontanare l’invidia e apparire più umano ed accessibile. Solo gli dei e i morti possono permettersi di sembrare perfetti impunemente.

Legge 47
Non superate l’obiettivo che vi eravate prefissi: nella vittoria, imparate quando è il momento di fermarsi.
Il momento della vittoria è spesso quello del maggior pericolo. Nell’impeto della conquista, arroganza e presunzione possono spingervi al di là dell’obiettivo che vi eravate prefissi e, andando troppo oltre, vi fate più nemici di quante riusciate a sconfiggere. Non lasciate che il successo vi dia alla testa. Nulla può sostituire la strategia e un’accurate pianificazione. Datevi un punto di arrivo e, una volta raggiuntolo, fermatevi.

Legge 48
Spogliatevi di qualunque forma
Assumendo una forma, rendendo visibile il vostro piano, vi esponete agli attacchi esterni. Anziché darvi una fisionomia che permetta al vostro nemico di afferrarvi, mantenetevi flessibili e in movimento. Accettate il fatto che nulla è certo e nessuna legge è immutabile. Il miglior modo di proteggervi è essere fluidi e privi di una forma propria come l’acqua; non scommettete mai sulla stabilità o su un ordine duraturo. Tutto cambia.





domenica, agosto 19, 2012

esperienza africana

Ho lavorato come chirurgo presso un ospedale governativo in un paese dell'Africa, e' stata una esperienza bellissima!
Ho imparato che le medicazioni delle ferite si fanno con soluzione fisiologica, solo in caso di infezione si medica con acqua ossigenata.
L'assistenza dei pazienti e' delegata ai familiari, gli  infermieri si occupano della terapia e delle medicazioni.
I familiari dei pazienti si occupano dell'alimentazione, della gestione del letto, comprano le medicine che servono, pagano gli esami da fare, all'ingresso in ospedale in occasione del ricovero pagano un ticket.
Il paziente deve avere una famiglia altrimenti sara' tutto piu' difficile.
Tutto e' condizionato dalla mancanza di risorse economiche.
La poverta' e' diffusa, la vita si basa sulle donazioni.
La nostra societa' sta diventando sempre piu' povera, le risorse economiche si inaridiscono.
Stiamo diventando come l'Africa?
Il futuro dei nostri ospedali sara' piu' simile a quelli africani?
Una riflessione si impone: l'Africa ha necessita' di risorse economiche, i nostri ospedali stanno diventando sempre piu' poveri.
I nostri ospedali diventeranno come quelli africani?
La sopravvivenza del paziente chirurgico in Africa dipende dalle disponibilita' economiche sue e dei familiari, sara' cosi' anche da noi?
La strada intrapresa dall'assistenza ospedaliera assomiglia sempre piu' a quella africana!


la vita


La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia! (M.Gandhi)

martedì, luglio 10, 2012

eliminare gli sprechi in ospedale

gli operatori sanitari che lavorano in ospedale saprebbero benissimo come eliminare gli sprechi; chiedere per verificare; nessuno farebbe a casa propria lo spreco che si verifica in ospedale!
Forse gli ufficiali sono troppi rispetto ai soldati:
-dimezzare i primari,
-dimezzare le/i caposala (coordinatori superiori)
C'e' troppa distanza tra top management e middle management:
lo spreco si annida nel middle management!!!!!!


il dubbio

Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza.
 Jorge Luis Borges

sabato, giugno 02, 2012

complicazioni in chirurgia

From Rene Leriche (La Philosophie de la Chirurgie. Pt. II, chapter I. Translated by Roberta Hurwitz. Del Guercio, Louis. After the First Decade: The Raison d’Etre for Complications in Surgery. Complications in Surgery, Vol. 11, No. 7 July/August 1992, p. 22.

"Every surgeon carries with him a little cemetery, in which from time to time he goes to pray, a cemetery of bitterness and regret, of which he seeks the reason for certain of his failures."
---
 
 

domenica, maggio 13, 2012

la sindrome di Cleopatra (complesso di Cleopatra?)

la sindrome di Cleopatra

....
La sindrome di Cleopatra è il disturbo sexy-narcisistico che colpisce  donne che si ritengono “fatali”. Chi è affetto dal complesso del “dongiovanni” incarna l’archetipo del libertino, cinico ma irresistibile. Superbia e fierezza,  egocentrismo e vanità,  ostentazione di raffinatezza e, nel contempo, arroganza, ambiguità e irrisione, sono tratti comuni ad entrambe le  incarnazione del narcisismo, quella femminile e quella maschile.
Tuttavia, secondo gli psicologi, le persone narcisiste nascondono a malapena  una “nevrotica”  profonda  disistima di sé e così sono, paradossalmente, angosciate.
Il loro narcisismo copre appena le loro insoddisfazioni interne. 
.....
...Madame Bovary di Flaubert  è l’emblema della esibizione narcisistica femminile.
....
Cleopatra, viziata dal padre, era vanagloriosa, tronfia e dominata da smisurata  passione per il potere. Non era bella, ma il suo sex-appeal era irresistibile. Narcisista, astuta, era sicura di arrivare dove voleva utilizzando il proprio eros.
......
...un esempio di sindrome di Cleopatra e' nel film: "Notturno bus".
....
AMORI E DISAMORI NELLA COPPIA http://www.giuseppeparadiso.com/amori.htm