lunedì, gennaio 15, 2007

tipologia di molestie morali (mobbing)

A titolo meramente esemplificativo sono individuate tra le più diffuse le seguenti forme di molestia morale in ambito lavorativo:


calunniare o diffamare un lavoratore;


negare deliberatamente informazioni relative al lavoro, oppure fornire informazioni non corrette al riguardo;


sabotare o impedire in maniera deliberata l’esecuzione del lavoro;


escludere il lavoratore oppure boicottarlo o disprezzarlo;


esercitare minacce o avvilire la persona;


insultare o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato;


emarginare il lavoratore da progetti che potrebbero essere condivisi con carattere sistematico, duraturo e intenso.

Gli atti vessatori, le critiche ed i maltrattamenti, per avere il carattere di violenza morale, devono mirare a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale, potere informale e nella propria integrità di persona.

Effetto di tali atti vessatori può essere la sottostima sistematica dei risultati o l’attribuzione di incarichi molto al di sopra o troppo al di sotto delle proprie possibilità professionali.

Il danno di natura psichica o fisica provocato dagli atti di cui al comma precedente è di rilevante gravità quando

pregiudica l’autostima del lavoratore/trice, ovvero si traduce in forme depressive che possono manifestarsi con atteggiamenti apatici, aggressivi o di isolamento e di demotivazione, oppure con disturbi di natura psicosomatica.

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domenica, gennaio 14, 2007

il gatto

Fu chiaro fin dall'inizio che, ogni qualvolta c'era un lavoro da fare, il gatto
si rendeva irreperibile (G. Orwell)