sabato, marzo 07, 2009

la responsabilita' post-operatoria del chirurgo

La responsabilità post-operatoria
del chirurgo.

La Corte di Cassazione (Sez. III Civile – n. 3492 del 11/03/2002) ha
affermato che, se è vero che l’intervento chirurgico può ritenersi
concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, è anche
vero che il chirurgo è tenuto ad una diligenza che non è solo quella
del buon padre di famiglia, ma è quella specifica del “debitore
qualificato”, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli
accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza
della professione medica e quindi l’obbligo di vigilanza diretta o
indiretta sulle condizioni del paziente. Ne consegue che incombe al
chirurgo provare l’assenza da parte sua di responsabilità
nell’assistenza post-operatoria, perché in caso contrario vale la
presunzione di inadeguata o negligente prestazione.

malizia o secondi fini?

E' esperienza quotidiana nell'ambiente di lavoro:

"Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega adeguatamente con l'incompetenza". Napoleone Bonaparte